TASI - Tassa per i servizi indivisibili

Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ad esclusione - a decorrere dall’1.01.2016 - dell'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU (restano soggette le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Come si determina il tributo

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento oppure può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa, come stabilito nel Regolamento comunale; in caso l’occupante adibisca l’immobile ad abitazione principale, non sarà tenuto al pagamento della TASI, che rimane a carico del proprietario nella misura del 70%.


Quando e come si versa

In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento dell'imposta va effettuato tramite modello F24.


Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2019 sono state approvate le aliquote per il 2019:
 

Aliquota per abitazione principale di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

2,1 per mille

 

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